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Parco fluviale del Po tratto torinese |
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Istituzione(Il seguente testo contiene le norme integrate relative alle LL.RR. n. 28/90 e n. 65/95 con le quali è stato istituto e successivamente modificato il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po. In neretto sono riportati gli articoli in vigore a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 65/95 mentre in caratteri normali sono stati mantenuti gli articoli presenti nella L.R. n. 28/90 e abrogati dalla L.R. 65/95. Nelle Note sono riportati i testi degli articoli introdotti dalla L.R. n. 65/95, mantenendo la numerazione originaria della L.R. n. 65/95, che non hanno apportato modificazioni alla L.R. n. 28/90.)
Art.1. Istituzione del Sistema delle aree protette. 1. Con la presente legge è istituito il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po. 2. Nell'ambito del Sistema delle aree protette di cui al comma 1 sono individuate aree a diversa classificazione e precisamente:
2 bis. L'asta fluviale del Po, ricompresa nell'ambito dei Sistema di cui al comma 1, è individuata come rotta di migrazione dell'avifauna al sensi dell'articolo 1 comma 5 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.
Art. 2. Confini amministrativi. 1. I confini amministrativi del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po incidono sul territorio dei seguenti Comuni: Alluvioni Cambiò, Barge, Bassignana, Beinasco, Bozzole, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Camino, Cardè, Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Coniolo, Crescentino, Crissolo, Faule, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Gambasca, Gassino Torinese, Guazzora, Isola Sant'Antonio, LaLoggia, Lauriano, Lombriasco, Martiniana Po, Mazzè, Molino dei Torti, Moncalìeri, Moncestino, Monteu da Po, Morano sul Po, Moretta, Nichelino, Oncino, Orbassano, Ostana, Paesana, Palazzolo Vercellese, Pancalieri, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Revello, Rifreddo, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, Saluzzo, Sanftont, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte, Torino, Trino, Valenza, Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villafranca Piemonte, Villareggia, Villastellone. 2. I confini delle aree classificate come Riserve naturali speciali, Riserve naturali integrali e Aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Ancorché non tabellate le Zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge. 3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità. 4. Per la risoluzione di eventuali contenziosi, relativamente ai confini amministrativi comunali e regionali, si fa riferimento alla cartografia ufficiale dello Stato dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25000 (2).
Art. 3. Denominazione delle aree protette. 1 Le aree protette individuate nelle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1 sono così denominate:
2. Il restante territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è classificato come Zona di salvaguardia (3).
Art. 4. (Finalità). 1 Le finalità dell'istituzione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, in attuazione della legislazione regionale in materia di aree protette e nel rispetto delle disposizioni della Legge 18 maggio 1989, n. 183, sono le seguenti:
Art. 5. Gestione. 1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è suddiviso, ai fini gestionali, in tre tratti così individuati:
2. Le funzioni gestionali dei Tratti di cui al comma 1 sono attribuite ai seguenti Enti: a) per il Tratto Pian dei Re-Casalgrasso all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po dei Tratto cuneese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:
b) per il Tratto Casalgrasso-Crescentino all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:
c) per il Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale il cui Consiglio direttivo è così composto:
3. Per il funzionamento degli Enti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), si applicano le norme generali previste dalle vigenti leggi regionali in materia di aree protette. 4. Gli Enti di gestione possono stabilire forme di coordinamento anche attraverso una Conferenza dei Presidenti, per garantire uniformità alle politiche ed alle attività di tutela e di gestione (4). Art. 6. (Coordinamento generale della gestione - Consiglio Generale) Art. 7. (Compiti del Consiglio Generale)
1. L'ordinamento e le piante organiche del personale degli Enti di gestione di cui all'articolo 5 sono disciplinati con legge regionale. 2. Gli Enti di gestione possono avvalersi, previa convenzione, del personale degli Enti locali territorialmente interessati (5).
Art. 9. Controllo. 1. Per il controllo degli atti degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 ed agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40. 2. Per la formazione e la gestione dei bilanci degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui all'articolo 9 della L.R. 36/1992 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (6).
Art. 10. Norme di tutela per le Riserve naturali. 1. Nelle aree istituite a Riserva naturale speciale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:
2. Nella Riserva naturale integrale della Garzaia di Valenza, oltre a quanto disposto dal comma 1, si applicano i seguenti divieti:
In tutte le aree istituite a Riserva naturale è consentito:
4) Fino all'approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. 5) Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attività e gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi. 6) La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinato alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione (7).
Art. 11. Norme di tutela per le Aree attrezzate. 1 Nelle aree istituite ad area attrezzata, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:
2. In tutte le aree istituite ad Area attrezzata è consentito:
3. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della L.R. 57/1979. 4. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attività e gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi. 5. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione (8).
Art. 12. Norme di tutela per le Zone di salvaguardia. 1. Nelle aree istituite a Zona di salvaguardia con la presente legge, in quanto aree di raccordo tra le Riserve naturali e le Aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del Piano d'area di cui all'articolo 15. 2. Fino all'approvazione del Piano d'area gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione ai sensi della legge 431/1985. 3. in tutte le aree istituite a Zona di salvaguardia è consentito:
4. Fino all'approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale in vigore. 5. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attività e gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi. 6. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione (9).
Art. 13. Sanzioni. 1 Le violazioni al divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso. 2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) ed all'articolo 11, comma 1, lettera a) si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e di pesca. 3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d), e), e g) e comma 2, lettere a) e c) ed all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), d) ed e) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000. 4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e h) ed all'articolo 11, comma 1, lettera f) comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica. 5. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 10, comma 4 ed all'articolo 11, comma 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo. 6. Le violazioni alla limitazione di cui all'articolo 12, comma 2 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni. 7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati al commi 1, 4, 5 e 6 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate con decreto del Presidente della Giunta Regionale. 8. Al sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689. 9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione (10).
Art. 14. Sorveglianza. 1. La sorveglianza del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po è affidata:
2. La sorveglianza del Sistema delle aree protette della fascia fluviale dei Po è esercitata, altresì, dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (11).
Art. 15. Strumenti di pianificazione territoriale. 1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è regolato dal Piano d'area e dagli strumenti di pianificazione specifica e secondo le articolazioni di cui al presente articolo. 2. Il Piano d'area, predisposto per tutto il territorio protetto, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale Regionale ed ha effetto di Piano paesistico ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 1994, n. 45 e 5 gennaio 1995 n. 3 ed è formato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 7 della L.R. 36/1992. 3. Il Piano d'area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è documento unitario di pianificazione territoriale e può essere approvato per tratti secondo le articolazioni territoriali di cui all'articolo 5, comma I. 4. Il Piano d'area è formato sulla base degli elementi e degli indirizzi contenuti negli elaborati predisposti per la formazione del Progetto Territoriale Operativo di cui alla deliberazione dei Consiglio Regionale n. 145-6552 dell'8 maggio 1986: parte integrante del Piano d'area è un Piano settoriale, redatto a norma delle vigenti leggi nazionali e regionali, contenente gli indirizzi per la regimazione delle acque e per la sistemazione delle sponde. 5. L'Ente di gestione territorialmente competente adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano d'area e provvede alla trasmissione dello stesso agli Enti territoriali interessati, per la pubblicazione mediante notizia sui rispettivi Albi Pretori, e a dare notizia dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. 6. Entro novanta giorni chiunque lo ritenga opportuno può far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante 7. L'Ente adottante, nei successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nel confronti dell'Ente di gestione inadempiente. 8. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione. 9. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello. 10. Il territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, per le porzioni di interesse forestale, è soggetto a Piani di assestamento forestale di cui all'articolo 24 della L.R. 12/1990. 11. Le aree istituite con la presente legge a Riserva naturale o Area attrezzata sono oggetto di apposito Piano naturalistico di cui all'articolo 25 della L.R. 12/1990. 12. Il Piano d'area individua le opere e gli interventi per i quali è richiesto il parere dell'Ente di gestione competente: tale parere è obbligatorio. 13. Qualora gli strumenti di pianificazione di cui al presente articolo prevedano il ricorso a strumenti attuativi di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a rapporti convenzionali che regolino l'assetto definitivo delle aree soggette ad attività estrattive, nelle more di approvazione degli strumenti attuativi, le attività estrattive, comunque finalizzate al recupero ambientale, sono consentite nel rispetto delle altre previsioni contenute negli strumenti di pianificazione in base ad autorizzazioni temporanee limitate al rinnovo ed ampliamento delle aree di cava in atto; le autorizzazioni hanno efficacia di ventiquattro mesi dalla data del rilascio e non sono rinnovabili (12).
Art. 16. ( Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione ). 1 Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al comma 2 dell'art. 2, previsti in L. 10.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.
Art. 17. (Finanziamento per la gestione). 1 Agli oneri per la gestione dei Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, valutati in L. 180.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 e mediante la seguente articolazione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo:
2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. (Entrate). 1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 13 sono iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 19. (Norme finali).
Cartografie (Omissis) (*)
Articolo 14 1. Il Parco naturale della Rocca di Cavour, istituito con la Legge regionale 48,130, è riclassificato come Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour. 2. Il titolo della L.R. 48/80 è sostituito dal seguente: Istituzione della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour e nella stessa legge ovunque ricorrano le espressioni Parco naturale della Rocca di Cavour e Parco naturale queste sono rispettivamente sostituite da Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour e Riserva naturale speciale.
Articolo 26 Aggiunte lett. p) q) r) al comma i art. 7 L.R. n. 12/90.
Articolo 27 Modifica comma 5 art. 9 L.R. n, 12/90.
Articolo 28 1. I componenti dei Consigli direttivi di cui all'art. 5 comma 2, lett. a), b) c) della L.R. n. 28/1990, come modificato dalla presente legge, sono nominati entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'avvenuto insediamento dei Consigli direttivi di cui all'art. 5 comma 2 lett. a), b) e c) della L.R. n. 28/90, come modificato dalla presente legge, le funzioni gestionali dei tre tratti del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po sono svolte dai Consigli direttivi in carica all'entrata in vigore della presente legge per le competenze attualmente esercitate. I membri dei Consigli Direttivi durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento e possono essere rinominati ai sensi dell'art. 9 comma 29 della L.R. n. 12/90 come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 20/94. 4. Fino all'approvazione delle norme di utilizzo e fruizione del Parco naturale della Fascia Fluviale del Po, nell'Area attrezzata Le Vallere, si applicano le norme di cui alla L.R. n. 18/87.
Articolo 29 1, Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
Note
(1) (2) (1) (4) (4a) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (*) |