| Articolo 15 - Composizione
1. La Giunta Esecutiva dell'Ente è così composta:
- dal Presidente che la presiede;
- dal Vicepresidente che ne fa parte di diritto;
- da 3 membri eletti dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dal comma 1 lett. c) dell'art. 11 della L.R. n. 12/90 e s.m.i.
Articolo 16 - Elezione
1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti alla prima adunanza secondo le modalità fissate dal presente Statuto.
2. L'elezione deve avvenire in seduta pubblica e a votazione palese.
3. Per l'elezione della Giunta Esecutiva è necessario ottenere la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, di Vicepresidente e degli Assessori nel numero previsto dalle normative vigenti, a seguito di dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
5. Il documento programmatico deve essere sottoscritto dai candidati inseriti nella lista.
6. Possono essere presentati più documenti programmatici.
7. Nessun Consigliere può validamente sottoscrivere più di un documento programmatico.
8. Le proposte con l'allegato documento devono essere depositate, presso gli uffici dell'Ente, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza nella quale si discute dell'elezione.
Articolo 17 - Durata in carica ed incompatibilità
1. I membri della Giunta Esecutiva rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo salvo revoca o dimissioni.
2. I membri della Giunta Esecutiva non possono rivestire la carica di Parlamentare, Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Presidente o Assessore di Comunità Montana, Sindaco, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della l.r. 12/90 e s. m. i.
3. L'esistenza di cause di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della candidatura alla carica di assessore o accertata mediante provvedimento formale da parte dell'Ente anche quando tali cause insorgano successivamente alla nomina. Entro 10 giorni dalla nomina o dall'avvenuto accertamento della causa di incompatibilità, salvo l'esercizio del diritto di opzione, l'interessato è sospeso dalla carica di assessore con provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Ente e non partecipa alle sedute della Giunta Esecutiva.
4. Decorsi ulteriori 10 giorni senza che le cause di incompatibilità siano state rimosse o non ne sia stata accertata l'insussistenza, l'interessato decade dalla funzione di assessore e il Consiglio procede alla sua sostituzione.
5. I membri della Giunta Esecutiva che non partecipino a tre sedute consecutive devono dare comunicazione per iscritto.
6. Il Presidente dell'Ente è tenuto a segnalare al Consiglio Direttivo i casi di assenza ingiustificata dei membri della Giunta per tre sedute consecutive.
Articolo 18 - Convocazione
1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni tre mesi o entro quindici giorni qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede.
2. Le modalità di convocazione e di trasmissione dell'ordine del giorno avviene via posta prioritaria e invio e-mail salvo diversa richiesta scritta dei componenti dell'organo stesso.
3. E' prevista una seconda convocazione, della quale i consiglieri debbono essere portati a conoscenza nello stesso avviso della prima convocazione; la seduta si terrà almeno 24 ore dopo rispetto alla prima convocazione.
Articolo 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni
1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo presiede l'Assessore più anziano di età presente.
3. La Giunta Esecutiva non può deliberare su proposte non comprese nell'ordine del giorno, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 18, salvo la presenza e il consenso di tutti i componenti.
4. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di tre componenti in carica.
5. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni palesi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi secondo i casi stabiliti dalla legislazione vigente.
7. Le deliberazioni della Giunte esecutive sono immediatamente esecutive fatta salva diversa sospensione dell'esecutività votata a maggioranza dei presenti.
8. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.
Articolo 20 - Revoca del Presidente, del Vicepresidente e dei membri di Giunta
1. Il Presidente, il Vicepresidente ed i membri della Giunta Esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di un provvedimento di revoca motivata e costruttiva adottato in forma palese per appello nominale.
2. La proposta di revoca nei confronti della Giunta Esecutiva deve essere sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati e può essere proposta nei confronti dell'intera Giunta Esecutiva o dei singoli membri.
3. Quando la revoca è proposta nei confronti dell'intera Giunta Esecutiva deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e di un nuovo esecutivo.
4. La revoca del singolo membro di Giunta non comporta la revoca dell'intera Giunta.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è trasmessa ai consiglieri a mezzo raccomandata postale o consegnata a mano.
6. Se il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine previsto dal precedente comma, il Consiglio stesso può essere convocato dal Consigliere più anziano proponente il provvedimento di revoca.
7. L'approvazione della revoca comporta la proclamazione del nuovo esecutivo e l'adozione del nuovo programma proposti con il provvedimento medesimo.
8. Le procedure descritte nel presente articolo si applicano anche nel caso di revoca del Presidente, del Vicepresidente e dei singoli membri di Giunta.
Articolo 21 - Dimissioni dei singoli componenti
1. Le dimissioni di un componente la Giunta devono essere presentate per iscritto al Presidente, diventano efficaci e irrevocabili dal momento in cui vengono comunicate al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile e non necessitano di presa d'atto.
2. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio Direttivo nella stessa seduta in cui si dichiara la causa di cessazione con le modalità di cui al presente Statuto.
3. Le dimissioni del presidente o del vicepresidente dell'Ente non comportano la decadenza automatica dell'intera Giunta Esecutiva.
Articolo 22 - Funzioni ed Attribuzioni
1. La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente nel governo dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni.
2. La Giunta Esecutiva compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Direttivo e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente o dei dirigenti dell'Ente.
3. La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo, riferisce annualmente al Consiglio Direttivo sulle proprie attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta Esecutiva in particolare:
- predispone le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- approva il Programma operativo dell'Ente;
- approva la progettazione preliminare e definitiva;
- provvede al prelievo dei fondi di riserva;
- approva la relazione annuale sull'attività dell'Ente;
- adotta regolamenti ed indirizzi sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- assegna gli obiettivi e le risorse necessarie ai dirigenti dell'Ente e valuta il raggiungimento dei risultati.
5. La Giunta Esecutiva può, in caso d'urgenza debitamente motivata e sotto la propria responsabilità, deliberare su materie di competenza del Consiglio.
6. Le deliberazioni suddette sono sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
7. Il Consiglio Direttivo, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta Esecutiva, può, con successivi provvedimenti, prendere decisioni in merito alle conseguenze già prodotte dalle deliberazioni non ratificate o modificate.
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